14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7529 del 27 marzo 2009
Testo massima n. 1
Il depositante [ nella specie, di un natante per l’esecuzione di alcune riparazioni ] il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l’avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi.
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