Cass. civ. n. 8045 del 21 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Liquidazione spettanze avvocato - Opposizione a decreto ingiuntivo - Soggezione al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione spiegata con citazione anziché con ricorso - Atto rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell’opposizione - Notificazione atto di citazione - Fondamento.


In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 758 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

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