Cass. pen. n. 8067 del 13 novembre 2024
Testo massima n. 1
EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Confisca disposta con la sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione - Legittimità - Condizioni - Dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale per mancata assunzione delle prove a discarico - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello con sentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione del potere di rinuncia all'assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesse per superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.