Cass. pen. n. 8067 del 13 novembre 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Confisca disposta con la sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione - Legittimità - Condizioni - Dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale per mancata assunzione delle prove a discarico - Irrilevanza - Ragioni.


In tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello con sentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione del potere di rinuncia all'assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesse per superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 42235 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

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