Cass. civ. n. 8070 del 25 marzo 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - CLAUSOLA DI ESONERO Responsabilità di Poste Italiane per ritardo nella consegna - Clausola contrattuale di esclusione o limitazione di responsabilità - Nullità per violazione di norme imperative - Fondamento.
La clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché - essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1229
Legge 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 19 CORTE COST.
DM Poste e telecomunicazioni 09/04/2001
Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.