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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12120 del 21 dicembre 1990

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12120 del 21 dicembre 1990

Testo massima n. 1

In tema di responsabilità dell’albergatore ex recepto per mancata restituzione di cose consegnategli dal cliente il rinvio fatto dall’art. 1768 c.c., al principio della diligenza del buon padre di famiglia comporta la ricezione dei canoni generali di cui all’art. 1176 c.c. nella loro interezza, nel senso che, avvenendo il deposito della cosa nelle mani dell’albergatore in dipendenza della conclusione del contratto di albergo, la diligenza da lui dovuta deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata, cioè tenendo presente non soltanto l’ordinaria previgenza e cautela dell’uomo medio ma altresì il comportamento che relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna viene comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima professione [ albergatori ], e così senza potersi prescindere dal valore della res consegnata nonché della categoria, importanza e condizioni di gestione dell’albergo. [ Nella specie, la Corte Suprema in base all’enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto non corrispondente a doverosa diligenza nella custodia di gioielli la usuale conservazione delle chiavi della cassaforte nel bancone del portiere ].

Testo massima n. 2

In tema di responsabilità ex recepto dell’albergatore per mancata restituzione di cose consegnate in custodia nel vigore del testo originario dell’art. 1783 c.c., la prova della non imputabilità della sottrazione della cosa ricevuta in custodia incombe, ex artt. 1218 e 1780 c.c., sull’albergatore-depositario, il quale è liberato soltanto se dimostri, al di là dei modi più o meno congrui prescelti per la custodia, l’assoluta mancanza di colpa nell’adempimento della custodia e così la inevitabilità dell’evento nonostante l’impiego della diligenza richiesta, giacché la consegna ha lo scopo di attivare una specifica obbligazione del depositario volta a tutelare la conservazione della cosa, a stornare cioè, nei limiti del possibile, il pericolo della sua perdita o sottrazione ad opera di terzi, riducendo i correlativi rischi a carico del depositante. Pertanto anche la sottrazione, compiuta con violenza o con minaccia, delle cose consegnate all’albergatore può qualificarsi come fortuito o forza maggiore a lui non imputabile, in quanto le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

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