Cass. pen. n. 8082 del 10 ottobre 2023

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 37104 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 71
Cod. Pen. art. 78
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

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