Cass. civ. n. 1859 del 21 giugno 1974

Testo massima n. 1


Ai fini dell'opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota di pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il «terzo designato», ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore.

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