Cass. civ. n. 17211 del 28 agosto 2004

Testo massima n. 1


Il contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché — in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante — essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione.

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