Cass. civ. n. 812 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su gas naturale - Aliquota ridotta per usi industriali - Presupposto - Cessione del gas a terzi per usi civili - Applicabilità dell'agevolazione - Esclusione.


In tema di accise, l'aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali, di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, richiede che il gas, destinato alla combustione, sia impiegato per le attività industriali produttive di beni e servizi, nonché per le altre attività elencate nel suddetto comma, al di fuori delle quali, qualunque sia la complessità del processo finalizzato al suo utilizzo, la cessione a terzi per usi civili esclude l'applicabilità dell'aliquota agevolata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19401 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 2

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