Cass. civ. n. 813 del 13 gennaio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni.
Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3