Cass. civ. n. 1017 del 31 marzo 1972

Testo massima n. 1


La violenza che l'art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto. Deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall'art. 1435 c.c. dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole.

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