Cass. pen. n. 8139 del 29 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza che, accertata la sussistenza del reato, lo dichiari estinto per prescrizione - Errore nel calcolo dei termini - Appello del pubblico ministero - Ribaltamento della decisione - Obbligo di rinnovazione dell’istruttoria - Esclusione - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la riforma della sentenza di non doversi procedere che, accertati i fatti in contestazione, abbia dichiarato il reato estinto per un errore nel calcolo dei termini di prescrizione non deve essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il ribaltamento della decisione non deriva da una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella svolta nella sentenza di proscioglimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.