Cass. pen. n. 8139 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza che, accertata la sussistenza del reato, lo dichiari estinto per prescrizione - Errore nel calcolo dei termini - Appello del pubblico ministero - Ribaltamento della decisione - Obbligo di rinnovazione dell’istruttoria - Esclusione - Ragioni.


In tema di impugnazioni, la riforma della sentenza di non doversi procedere che, accertati i fatti in contestazione, abbia dichiarato il reato estinto per un errore nel calcolo dei termini di prescrizione non deve essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il ribaltamento della decisione non deriva da una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella svolta nella sentenza di proscioglimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 31541 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

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