Cass. civ. n. 3807 del 23 ottobre 1976
Testo massima n. 1
Qualora sia stato concluso un contratto di conto corrente a norma degli artt. 1823 e seggi c.c., il saldo, risultante a favore di una delle parti, costituisce un credito pecuniario che, in mancanza di patto contrario, produce interessi legali corrispettivi dal giorno della chiusura del conto, senza necessità di costituzione in mora.
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