Cass. civ. n. 1107 del 24 marzo 1975
Testo massima n. 1
In tema di apertura di credito in conto corrente, non è applicabile la norma dell'art. 1825 c.c., la quale pone un'eccezionale deroga a quella dell'art. 1284 c.c.; pertanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, richiesto ad substantiam.
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