Cass. civ. n. 8485 del 18 ottobre 1994
Testo massima n. 1
In tema di operazioni in conto corrente, ai sensi dell'art. 1829, parte seconda, c.c. — applicabile anche al contratto di apertura di credito bancario regolata in conto corrente, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 1857 — chi riceve (per cessione, nel conto corrente ordinario, o per mandato «salvo incasso», nel conto corrente bancario) un titolo di credito verso terzi, in tanto può liberarsi dai propri obblighi, in quanto dimostri che il credito non è stato soddisfatto e reintegri il rimettente nei diritti verso il terzo. Pertanto in caso di apertura di credito regolata in conto corrente con la clausola «salvo buon fine» per gli accreditamenti di titoli di credito, se la banca, dopo aver accreditato un assegno bancario tratto da terzi, smarrisca il titolo ed il cliente (sia pur su sollecitazione dello stesso istituto di credito) ottenga il decreto di ammortamento dell'assegno, legittimamente la banca procede ad eliminare l'accredito dal conto corrente, in quanto essa, spossessata dell'assegno smarrito e priva del decreto di ammortamento, non è in grado di realizzare il credito oggetto del mandato, mentre il cliente, avendo ottenuto il decreto di ammortamento, deve considerarsi reintegrato nelle sue ragioni.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi