Cass. civ. n. 815 del 13 gennaio 2025
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri.
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147