Cass. civ. n. 815 del 13 gennaio 2025

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri.


Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16300 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

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