Cass. civ. n. 7549 del 12 aprile 2005
Testo massima n. 1
L'art. 102, legge n. 141 del 1938 (legge bancaria, applicabile nella specie ratione temporis) limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi.