14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7869 del 9 giugno 2000
Testo massima n. 1
I libretti di deposito al portatore [ non nominativi ], funzionalmente collegati al deposito bancario al risparmio, in quanto titoli di credito, sono caratterizzati essenzialmente dalla cosiddetta «incorporazione» [ il credito è portato dal titolo ], dalla cosiddetta «letteralità» [ nel senso che sono rilevanti i soli elementi indicati sul titolo ], dalla cosiddetta «autonomia» [ in quanto chi acquista un titolo diviene titolare di un diritto nuovo e autonomo rispetto al diritto del precedente titolare e il debitore non può opporgli le eccezioni personali che avrebbe potuto far valere nei confronti di quest’ultimo ] e dalla cosiddetta «astrattezza» [ quale irrilevanza nei confronti del terzo possessore, di buona fede del rapporto fondamentale, non menzionato; tra emittente del titolo e primo prenditore.
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