Cass. civ. n. 8164 del 22 marzo 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà - Trasferimento subordinato al versamento del prezzo o del saldo prezzo - Natura della clausola di subordinazione - Condizione sospensiva - Esclusione - Effetto risolutorio nascente dall’inadempimento - Sussistenza.


In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10827 del 2001

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1353
Cod. Civ. art. 1359
Cod. Civ. art. 2932

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