Cass. civ. n. 6584 del 14 dicembre 1981
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nell'apertura di credito bancario, l'obbligo dell'accreditato di restituire le somme messegli a disposizione non sorge con la stipulazione del relativo contratto, ma bensì nel momento ed a causa del prelievo delle stesse. Pertanto, con riguardo ad una apertura di credito in conto-corrente in favore di una società, la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, secondo la previsione dell'art. 2362 c.c., opera per le utilizzazioni della provvista che siano intervenute dalla data del verificarsi della concentrazione delle azioni nelle sue mani fino alla data della cessazione della concentrazione medesima.
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