Cass. civ. n. 8198 del 22 marzo 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Avviso di addebito - Opposizione all’esecuzione - Presupposti - Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell’avviso - Necessità - Deduzione di vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito - Esclusione.


In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29294 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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