Cass. civ. n. 4908 del 20 maggio 1999

Testo massima n. 1


La mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dall'anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse. Tale (eventuale) anticipazione è correlata non alla natura del documento ma alla valutazione della banca di affidamento in ordine alla futura riscossione del credito, sicché, nel caso in cui sia avvenuta la sola consegna delle ricevute, la banca è onerata della prova di specifica stipulazione — non di mandato a riscuotere ma — di cessione dei crediti.

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