Cass. civ. n. 5845 del 9 maggio 2000
Testo massima n. 1
II pegno di un libretto di deposito bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, onde la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento (con obbligo di riversare e scomputare il relativo ammontare), ma è tenuta a restituire il titolo o il documento stesso, con la conseguenza che, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, la costituzione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L. fall. ed è pertanto assoggettabile a revocatoria fallimentare.
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