Cass. civ. n. 1097 del 9 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Il pegno irregolare di libretto di deposito bancario deve essere costituito mediante scrittura con data certa, con la conseguenza che il difetto di tale requisito formale richiesto ad substantiam comporta la giuridica inesistenza del relativo contratto.

Testo massima n. 2


In tema di credito eccedente la somma di lire cinquemila garantito da pegno, la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto "ad substantiam" dall'art. 2787, terzo comma, c.c.

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