Cass. civ. n. 8215 del 26 marzo 2024

Testo massima n. 1


SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI Contratto di fornitura di gas - Disciplina ex art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 - Norme imperative - Conseguenze - Nullità della singola clausola.


In tema di contratto di fornitura di gas, le norme contenute nell'art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 sono imperative, cioè inderogabili dall'autonomia privata nell'interesse della parte più debole, impedendo la previsione di un diritto di esclusiva o di una libera durata del contratto; ne deriva che la loro violazione, anziché comportare la nullità dell'intero contratto, produce la nullità della singola clausola in contrasto con esse.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18370 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 10 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1339
Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Cod. Civ. art. 1419 com. 2

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