Cass. civ. n. 8218 del 22 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE


Atto di citazione - Nullità per carenza di un requisito della “vocatio in ius” attinente all’avvertimento della decadenza di cui all’art. 38 c.p.c. - Rinnovazione della citazione per l’udienza fissata dal giudice - Possibilità per il convenuto di proporre domanda riconvenzionale a pena di decadenza entro il termine computato a partire dalla nuova udienza fissata - Sussistenza - Avvertimento ex art. 167 c.p.c. presente nella originaria citazione - Irrilevanza.


Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata – su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda – la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" – e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. –, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

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