Cass. civ. n. 8221 del 22 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Produzione di dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale - Ammissibilità - Condizioni - Artt. 6 CEDU e 47 Carta Diritti fondamentali UE - Valore probatorio - Legittimazione a farle valere.


Le dichiarazioni extraprocessuale di terzi sono ammissibili ed utilizzabili nel processo tributario - nel rispetto dell'art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - e hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall'Amministrazione, sia dal contribuente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32024 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 7

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