Cass. civ. n. 11961 del 8 agosto 2003

Testo massima n. 1


La mancata contestazione dell'addebito in conto corrente delle passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far valere successivamente, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato.

Testo massima n. 2


Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell'emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferiti, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l'effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l'onere della prova liberatoria.

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