Cass. pen. n. 8259 del 10 dicembre 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Termine per proporre la querela - Decorrenza - Conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale - Sufficienza - Esclusione - Contezza dell'impossibilità di soddisfare il credito - Necessità.
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 124 com. 1
Cod. Pen. art. 388 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336