Cass. civ. n. 8260 del 27 marzo 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento - Passaggio in giudicato - Data del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Rilevanza delle disfunzioni dell’ufficio e del ritardo nell’emissione del decreto di esecutorietà - Esclusione.
L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.