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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4005 del 3 aprile 2000

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4005 del 3 aprile 2000

Testo massima n. 1

Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto [ art. 1888 c.c. ], la ratifica di tale contratto deve risultare anch’essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da fatta concludentia e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.

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