Cass. civ. n. 8280 del 23 marzo 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contributi pubblici - Disciplinare collegato alla erogazione – Applicabilità dell’art. 1341 c.c. – Esclusione - Ragioni.


In tema di erogazione di contributi pubblici, al disciplinare che regola la fase attuativa e l'eventuale decadenza dal finanziamento non è applicabile l'art. 1341 c.c., sia perché esso accede al provvedimento autoritativo di riconoscimento del contributo mutuandone a pieno i connotati, sia perché la nozione di condizioni generali di contratto è eccentrica rispetto a clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti con riferimento ad un singolo negozio e fatta salva la possibilità dell'altro contraente di apprezzarne il contenuto e richiederne le necessarie modifiche, sia, infine, in quanto il disciplinare in parola, non essendo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, non rientra nello schema del "contratto per adesione", rispetto al quale soltanto viene in rilievo l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23194 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

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