Cass. civ. n. 8283 del 27 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Violazione - Diritto alla rimessione in pristino - Limitazioni - Esclusione.


La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11271 del 1990

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 906
Cod. Civ. art. 905
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

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