Cass. civ. n. 8286 del 27 marzo 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE Impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore - Risoluzione - Esclusione - Effetti - Sospensione - Messa in mora - Interesse del debitore - Necessità che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità - Fattispecie.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea. (Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1464
Cod. Civ. art. 1219