Cass. civ. n. 3165 del 4 marzo 2003

Testo massima n. 1


L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell'assicurato (art. 1892, c.c.) non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l'assicurato abbia consapevolezza della importanza dell'informazione; a quest'ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l'obbligo dell'assicurato, l'assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere.

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