Cass. pen. n. 8296 del 23 gennaio 2025

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - Attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. - Presupposti - Fattispecie.


In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva escluso il riconoscimento di tale attenuante in un caso di incidente stradale verificatosi su di un tratto di strada urbano, reso scivoloso dall'elevato tasso di umidità notturna).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 24910 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 589 bis com. 7

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