Cass. civ. n. 2995 del 28 marzo 1994

Testo massima n. 1


La colpa grave prevista dall'art. 1990, primo comma, c.c., che esclude — salvo patto contrario — la responsabilità dell'assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'assicurato.

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