Cass. civ. n. 2005 del 8 aprile 1981
Testo massima n. 1
La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art. 1900 c.c. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore. Tale onere quest'ultimo può assolvere con la produzione, nel giudizio civile, delle prove raccolte nel giudizio penale svoltosi nei confronti del beneficiario e nel quale l'assicuratore sia rimasto assente, in quanto siffatte prove, anche se hanno valore meramente indiziario, possono essere poste dal giudice a base della decisione dopo averle sottoposte ad autonomo e rigoroso vaglio critico.
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