Cass. civ. n. 8334 del 27 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Richiamo all’attività propria dell’avvocato cassazionista - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1367