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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9693 del 28 settembre 1998

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9693 del 28 settembre 1998

Testo massima n. 1

Nel caso in cui un agente o un subagente di assicurazione stipulino un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli avente decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno della stipula e rilascino il relativo regolare contrassegno; la compagnia assicuratrice rimane esposta nei confronti dei terzi danneggiati per gli incidenti successivamente verificatisi anche se, in relazione al ritardo con cui il contratto sia stato comunicato e alle relative prescrizioni del contratto di agenzia, il contratto stesso non possa ritenersi opponibile alla compagnia [ ed eventualmente all’agente, nel caso di contratto stipulato dal subagente ], in applicazione di principio analogo a quello di cui all’art. 1901, comma 1, c.c.; ne consegue che la Compagnia può rivalersi sull’agente — e quest’ultimo sul subagente — per gli indennizzi che la prima sia stata tenuta a corrispondere per incidenti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto nei confronti del terzo ma non nei confronti della compagnia. [ Nella specie, sulla base dei riportato principio, la S.C. ha confermato sull’
an la sentenza impugnata, che aveva condannato il subagente a rivalere l’agente — nei cui confronti si era rivalsa la Compagnia ]. 

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