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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8609 del 6 maggio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8609 del 6 maggio 2004

Testo massima n. 1

Gli agenti generali di una compagnia di assicurazione stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia stessa, come specificato dall’art. 1903, secondo comma, c.c., per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale di cui sono dotati; ne consegue che, ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non è necessario che l’agente dichiari di agire in nome e per conto della società assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualità, ricollegandosi automaticamente ad essa la sussistenza in capo all’agente di assicurazione del potere rappresentativo.

Testo massima n. 2

Anche nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall’assicurato all’assicuratore, in caso di mancata comunicazione, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del premio e di mancato pagamento della massima, si verifica prima la sospensione della garanzia assicurativa, prevista dall’art. 1901, secondo comma, c.c., e quindi opera la risoluzione di diritto prevista dal terzo comma del medesimo articolo se l’assicuratore nel termine di sei mesi da quando la quota di premio è scaduta non agisce per la riscossione.

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