Cass. civ. n. 8342 del 27 marzo 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Diritto di prelazione e riscatto agrario - Fondo parzialmente destinato al taglio degli alberi - Equiparazione della silvicoltura alla coltivazione - Fondamento.


Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo, oggettivamente unitario, parzialmente destinato all'attività di raccolta di legname nella sua porzione boschiva, perché la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 8486 del 2011

Normativa correlata

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2135

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