Cass. civ. n. 18243 del 28 novembre 2003
Testo massima n. 1
Atteso che, ai sensi dell'art. 1903 c.c., all'agente autorizzato a stipulare polizze è attribuita la rappresentanza sostanziale dell'assicuratore, con i conseguenti poteri di rappresentanza processuale rispetto alle controversie derivanti dai contratti stessi, ne consegue che allo stesso può essere indirizzato l'atto interruttivo della prescrizione del diritto dell'assicurato, con effetti incidenti nella sfera giuridica dell'assicuratore.
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