Cass. civ. n. 797 del 6 febbraio 1990
Testo massima n. 1
L'art. 1906 c.c., ove prevede, in tema di assicurazione contro i danni, che l'assicuratore non risponde, salvo patto contrario, del pregiudizio prodotto da vizio intrinseco della cosa assicurata, non è suscettibile di applicazione estensiva alla assicurazione della responsabilità civile, nella quale manca la «cosa assicurata» ed il bene del destinatario della copertura assicurativa viene in considerazione al diverso fine di circoscrivere la relativa garanzia, con riferimento alla responsabilità risarcitoria verso terzi per fatti connessi alla proprietà od al godimento del bene medesimo.
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