Cass. civ. n. 8353 del 23 marzo 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE


Investitore non qualificato - Inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi - Successivi consigli volti a diversificare gli investimenti - Concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c. - Esclusione.


In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

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