Cass. civ. n. 836 del 13 gennaio 2025
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 com. 2
Legge Falliment. art. 25
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.