Cass. civ. n. 8384 del 23 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Mancato pagamento di rata successiva alla prima - Iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante - Condizioni - Illegittimità della cartella di pagamento emessa senza previa escussione del garante - Art. 1944 c.c. - Irrilevanza.


In tema di accertamento con adesione, in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se quest'ultimo, invitato ad adempiere, non versa l'importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall'art. 1944 c.c. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25115 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1944

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE