Cass. civ. n. 8407 del 28 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Fattispecie di innalzamento di un pilastrino inserito nel muro comune quale supporto di un tetto a spiovente - Violazione dell'articolo 1102 c.c. - Insussistenza - Condizioni.


Nel caso di innalzamento di un pilastrino sul muro comune costituente, per tutta la sua estensione e profondità, appoggio di un tetto a spiovente, il comproprietario non incorre in violazione dell'art. 1102 c.c. ove la modificazione del bene comune non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilità e conservazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti alla comunione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7143 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1117

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