14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9462 del 26 settembre 1997
Testo massima n. 1
La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all’art. 1901 c.c. [ nella specie, previsione dell’efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio ] deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operatività in senso pila favorevole all’assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura [ la cui prova costituisce onere gravante sulla società di assicurazioni ], opponibile all’assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalità. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell’art. 1988 c.c., alla forma scritta soltanto ad probationem, con conseguente ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento.
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