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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6757 del 17 maggio 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6757 del 17 maggio 2001

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., sono ammissibili sia il contratto di garanzia cosiddetta autonoma [ performance bond ] – con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia «a semplice o prima domanda» del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale [ salvo l’exceptio doli ] – sia il contratto di «controgaranzia autonoma», con cui il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale. Il meccanismo dell’adempimento «a prima richiesta» tanto nel caso della «garanzia» che in quello della «contro-garanzia», scatta a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale. 

Testo massima n. 2

Il contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell’art. 1892 c.c., relativa al contratto di assicurazione, ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell’annullabilità per errore o per dolo. Peraltro, per integrare l’ipotesi del cosiddetto dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, richiedendosi che il comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l’inganno perseguito. Deroga anche alla disciplina della fideiussione la previsione della clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito «a semplice richiesta» o «senza eccezioni», perché detta clausola preclude a quest’ultimo l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c. ed è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre vale per converso a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale.

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